Servizio
Revisione
veicoli
Borelli Auto è sinonimo di affidabilità, esperienza e innovazione nel mondo automobilistico.


Sicurezza Affidabilità Regolarità
La revisione periodica dell’auto o della moto è un controllo tecnico obbligatorio previsto dal Codice della Strada, volto a garantire che ogni veicolo circoli in condizioni di sicurezza, efficienza e rispetto dell’ambiente.
Presso Borelli Auto, ci occupiamo con serietà e precisione della revisione dei veicoli, assicurandoci che ogni mezzo rispetti gli standard previsti dalla legge. Grazie all’esperienza maturata in oltre 40 anni di attività e all’impiego di strumenti aggiornati, offriamo un servizio rapido, trasparente e professionale.
La nostra esperienza al tuo servizio
Affidandoti a noi, potrai contare su:
- Controlli completi su meccanica, freni, sospensioni, impianto luci e scarichi.
- Tempistiche chiare e appuntamenti flessibili.
- Supporto tecnico in caso di necessità di interventi correttivi.
La revisione non è solo un obbligo: è una garanzia per la tua sicurezza e quella degli altri.
Contattaci per prenotare la tua revisione o per ricevere informazioni personalizzate.

Scadenza della Revisione
Il termine per effettuare la revisione di un veicolo dipende dalla sua tipologia e dalla destinazione d’uso. In generale, la prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla data di prima immatricolazione, entro la fine del mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione. È quindi sufficiente controllare la data riportata sul documento per calcolare facilmente la scadenza.
Dopo la prima revisione, i controlli successivi devono essere effettuati ogni due anni, sempre entro il mese in cui è stata eseguita l’ultima revisione. Da questo momento in poi, la data di riferimento non sarà più quella della prima immatricolazione, ma quella dell’ultima revisione effettuata.
Queste regole valgono per:
- le autovetture,
- gli autocaravan,
- gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale con massa complessiva non superiore a 3.500 kg,
- i motoveicoli e i ciclomotori (dal 2003).
Per alcune categorie di veicoli, invece, la revisione è obbligatoria ogni anno. È il caso, ad esempio, dei taxi, delle auto a noleggio con conducente (NCC), degli autobus, delle autoambulanze, dei veicoli per trasporto cose e dei rimorchi con peso complessivo superiore a 3.500 kg, nonché dei veicoli definiti “atipici”, come i quadricicli elettrici leggeri da città.
Infine, è importante ricordare che, con il Decreto Liberalizzazioni del Governo Monti, il controllo dei gas di scarico (il cosiddetto “bollino blu”) è diventato obbligatorio solo in occasione della revisione periodica e non più ogni anno. Di conseguenza, per le auto nuove l’obbligo scatta solo dopo quattro anni, in concomitanza con la prima revisione, e successivamente ogni due anni.
Sanzioni previste
Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Se viene accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
Contattaci per un appuntamento
Ogni volta che hai bisogno di noi, siamo qui per te.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.